Obbligo dell’etichetta ambientale nel settore del vino – Decreto rifiuti (D.Lgs. 116/221)

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Data di pubblicazione: 28/09/2022 - 18:07


L’obbligo dell’etichettatura ambientale nel settore vinicolo è stata prorogata al 1 gennaio 2023.

Tale obbligo ne deriva dal DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116

Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135) (GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020)note:

Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/2020

L’obbligo di etichettatura ambientale per il vino nasce con lo scopo di armonizzare le misure nazionali per la gestione dei rifiuti e promuoverne il riutilizzo anziché lo smaltimento al fine di contribuire verso una
transazione di un’economia circolare, punto fondamentale che definisce il recupero del rifiuto di almeno il 65% ,espresso in peso, tale traguardo è stato prefissato per il 2025.

La commissione UE ha emanato direttive in materia di imballaggi e gestione del riutilizzo nel 1997, successivamente nel 2008 con le direttive 851 sui rifiuti e 852 sugli imballaggi e la 98 sulla responsabilità del produttore, fino ad arrivare alle decisioni del nostro paese con il D.Lgs. n 116/2020 dove si decide l’attuazione alle direttive oggi comunemente conosciuti come “etichettatura ambientale”.

LA DECISIONE

97/129/CE del 28 gennaio 1997
Prevede che sia instituito un sistema di identificazione che codifichi la natura dei materiali di imballaggi, ossia vanno identificati tutti i materiali che costituiscono gli imballaggi ove si ripongono le bottiglie di vino (cartoni, scatole in legno…) o che costituiscono l’imballaggio del prodotto (ossia identificare le singole componenti: bottiglia in vetro, capsula termoretraibile, tappo in sughero….o altri materiali).

RESPONSABILITA DEL PRODUTTORE

La Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 prevede un regime di responsabilità estesa del produttore che immette prodotti sul mercato.

Si tratta di una serie di misure, da parte del produttore, che assicurano la responsabilità della gestione del ciclo di vita in cui il prodotto finché esso diventa un rifiuto, incluse le operazioni di raccolta differenziata.

COSA PREVEDE IL PACCHETTO AMBIENTALE

decreto legislativo 3 settembre 2020 n.116 Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme UNI in conformità alle determinazioni adottate dalla commissione UE per facilitare la raccolta e il riutilizzo, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

I produttori hanno l’obbligo di indicare la classificazione dell’imabllaggio, la natura dei materiali utilizzati.

RESPONSABILITA’ SU CHI IMMETTE I PRODOTTI SUL MERCATO

Art. 261 del D.Lgs. n. 152/2006, prevede una sanzione amministrativa da 5.200€ a 40.000€ per chi immette sul mercato imballaggi privi di requisiti previsti.

Anche il produttore di vino che imbottiglia e immette sul mercato il prodotto come alimento preconfezionato (in bottiglia) potrebbe essere sottoposto alla sanzione dell’art. 261, comma 3.